Articolo 552 del Codice di procedura civile
Art. 552.
(Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.(88)((90)) ---------------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.(88)((90)) ---------------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-07-01, n. 202402346Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 552 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese·
- decreto ingiuntivo esecutivo·
- giudizio di ottemperanza·
- ottemperanza delle ordinanze·
- procedura esecutiva mobiliare·
- spese di giudizio
3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-23, n. 202401300Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 5 quinquies l. n. 89/2001·
- art. 5 sexies l. n. 89/2001·
- commissario ad acta·
- equa riparazione·
- esecuzione del giudicato·
- inadempimento del debitore·
- ordinanza di assegnazione·
- penalità di mora·
- spese di giudizio
4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-23, n. 202401303Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 quinquies l. n. 89/2001·
- art. 5 sexies l. n. 89/2001·
- equa riparazione·
- esecuzione del giudicato·
- nomina commissario ad acta·
- ordinanza di assegnazione·
- penalità di mora·
- pignoramento·
- spese processuali