Articolo 18 del Codice di procedura civile

Art. 18.
(Foro generale delle persone fisiche).

Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nel Regno o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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