Articolo 221 del Codice di procedura civile

Art. 221.
(Modo di proposizione e contenuto della querela).

La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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