Articolo 631 del Codice di procedura civile

Art. 631.
(( (Mancata comparizione all'udienza).))((Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950
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