Articolo 631 del Codice di procedura civile
Art. 631.
(( (Mancata comparizione all'udienza).))((Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente))
(( (Mancata comparizione all'udienza).))((Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente))