Articolo 127 del Codice di procedura civile

Art. 127.
(Direzione dell'udienza).

L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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