Articolo 234 del Codice di procedura civile

Art. 234.
(Riferimento).

Finche' non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio e' stato deferito, puo' riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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