Articolo 583 del Codice di procedura civile

Art. 583.
(Aggiudicazione per persona da nominare).

Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.

In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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