Articolo 81 del Codice di procedura civile
Art. 81.
(Sostituzione processuale).
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
(Sostituzione processuale).
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.