Articolo 140 del Codice di procedura civile

Art. 140.
(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia).

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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