Articolo 170 del Codice di procedura civile

Art. 170.
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).

Dope la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183))((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183))((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)) (116)

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La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2012
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