Articolo 594 del Codice di procedura civile

Art. 594.
(Assegnazione delle rendite).

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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