Articolo 594 del Codice di procedura civile
Art. 594.
(Assegnazione delle rendite).
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
(Assegnazione delle rendite).
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
3. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-11-26, n. 201300540Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- art. 4 l. n. 110 del 1975·
- art. 699 c.p.·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese di lite·
- conflitti familiari·
- eccesso di potere·
- finalità preventiva del provvedimento·
- giudizio prognostico di pericolosità·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di precauzione·
- revoca autorizzazione detenzione armi·
- sospensione licenza di porto d'armi·
- tempus regit actum·
- travisamento dei presupposti di fatto e diritto·
- usucapienza delle armi
4. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-11-26, n. 201300539Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 T.U.L.P.S.·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- finalità preventiva dei provvedimenti amministrativi·
- giudizio prognostico di pericolosità·
- giurisprudenza in materia di armi·
- ordine pubblico·
- revoca autorizzazione detenzione armi·
- sospensione licenza di porto d'armi·
- sufficienza della querela