Articolo 158 del Codice di procedura civile
Art. 158.
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice).
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice).
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.