Articolo 308 del Codice di procedura civile

Art. 308.
(( (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). ))((L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950
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