Articolo 591 del Codice di procedura civile

Art. 591.
(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto).

All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma dell'articolo 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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