Articolo 29 del Codice di procedura civile

Art. 29.
(Forma ed effetti dell'accordo delle parti).

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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