Articolo 160 del Codice di procedura civile

Art. 160.
(Nullita' della notificazione).

La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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