Articolo 281 del Codice di procedura civile

Art. 281.
(Rinnovazione di prove davanti al collegio).

Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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