Articolo 281 del Codice di procedura civile
Art. 281.
(Rinnovazione di prove davanti al collegio).
Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.
(Rinnovazione di prove davanti al collegio).
Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.