Articolo 346 del Codice di procedura civile
Art. 346.
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.