Articolo 346 del Codice di procedura civile

Art. 346.
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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