Articolo 652 del Codice di procedura civile

Art. 652.
(Conciliazione).

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorieta' del decreto, oppure riduce la somma o la quantita' a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei ((registri immobiliari))
Entrata in vigore il 26 maggio 1942

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