Articolo 134 del Codice di procedura civile

Art. 134.
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).

L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183))
Entrata in vigore il 5 gennaio 2012

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