Articolo 658 del Codice di procedura civile

Art. 658.
(Intimazione di sfratto per morosita').

((Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti))

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che e' disposto ad accettare in sostituzione.
Entrata in vigore il 1 agosto 1984

Sentenze62

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