Articolo 653 del Codice di procedura civile

Art. 653.
(Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione).

Se l'opposizione e' rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e' dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita' ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo. ((48)) --------------AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 653, comma 3, c.p.c. come sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 358.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1986
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