Articolo 324 del Codice di procedura civile

Art. 324.
(Cosa giudicata formale).

S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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