Articolo 245 del Codice di procedura civile

Art. 245.
(Ordinanza di ammissione).

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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