Articolo 477 del Codice di procedura civile

Art. 477.
(Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi).

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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