Articolo 6 del Codice di procedura civile
Art. 6.
(Inderogabilita' convenzionale della competenza).
La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
(Inderogabilita' convenzionale della competenza).
La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.