Articolo 664 del Codice di procedura civile

Art. 664.
(Pagamento dei canoni).

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto e' steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo' essere proposta opposizione a norma del capo precedente.
L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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