Articolo 214 del Codice di procedura civile

Art. 214.
(Disconoscimento della scrittura privata).

Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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