Articolo 331 del Codice di procedura civile

Art. 331.
(Integrazione del contradittorio in cause inscindibili).

Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi