Articolo 97 del Codice di procedura civile

Art. 97.
(Responsabilita' di piu' soccombenti).

Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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