Articolo 176 del Codice di procedura civile

Art. 176.
(Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)) (134)

--------------------AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2012
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