Articolo 599 del Codice di procedura civile

Art. 599.
(Pignoramento).

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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