Articolo 744 del Codice di procedura civile

Art. 744.
(Copie o estratti da pubblici registri).

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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