Articolo 71 del Codice di procedura civile

Art. 71.
(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).

Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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