Articolo 708 del Codice di procedura civile

Art. 708.
(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente).

Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177. ((17)) --------------AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 7/7/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori".
Entrata in vigore il 7 luglio 1971
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