Articolo 721 del Codice di procedura civile

Art. 721.
(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso).

I provvedimenti ((indicati nell'art. 48 del codice civile))sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Entrata in vigore il 26 maggio 1942

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