Articolo 721 del Codice di procedura civile
Art. 721.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Sentenze • 3
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-10-14, n. 201504749Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione al patrimonio comunale·
- annullamento parziale del provvedimento·
- art. 23 l.r. n. 15 dell'11 agosto 2008·
- art. 30 d.P.R. 380/2001·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condono edilizio·
- eccesso di potere·
- giudicato penale in tema di lottizzazione abusiva·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- lottizzazione abusiva·
- prescrizione dell'oblazione·
- silenzio-assenso·
- vincolo paesaggistico·
- violazione art. 35 L. n. 47/1985·
- violazione art. 3 Costituzione·
- violazione art. 3 L. n. 241/1990