Articolo 230 del Codice di procedura civile

Art. 230.
(Modo dell'interrogatorio).

L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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