Articolo 95 del Codice di procedura civile

Art. 95.
(Spese del processo di esecuzione).

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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