Articolo 339 del Codice di procedura civile
Art. 339.
(Appellabilita' delle sentenze).
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.))((117)) ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore". ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995". ---------------AGGIORNAMENTO (117)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".
(Appellabilita' delle sentenze).
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.))((117)) ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore". ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995". ---------------AGGIORNAMENTO (117)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".