Articolo 339 del Codice di procedura civile

Art. 339.
(Appellabilita' delle sentenze).

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.

Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'. ((72)) ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore". ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1994

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