Articolo 36 del Codice di procedura civile

Art. 36.
(Cause riconvenzionali).

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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