Articolo 832 del Codice di procedura civile
Art. 832.
(( (Rinvio a regolamenti arbitrali).))((La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.))
(( (Rinvio a regolamenti arbitrali).))((La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.))
5. TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-08-03, n. 202201132Provvedimento:Leggi di più...- arbitrato rituale·
- art. 10 Convenzione Rep. n. 787/2003·
- art. 12 Cod. Proc. Amm.·
- art. 6 legge 21 luglio 2000, n. 205·
- clausola compromissoria·
- compensazione delle spese processuali·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- inadempimento contrattuale·
- trasferimento di proprietà