Articolo 151 del Codice di procedura civile

Art. 151.
(Forme di notificazione ordinate dal giudice).

Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita'((, di riservatezza o di tutela della dignita'))
Entrata in vigore il 29 luglio 2003

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