Articolo 197 del Codice di procedura civile

Art. 197.
(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio).

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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