Articolo 807 del Codice di procedura civile

Art. 807.
((Compromesso).))((Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

Sentenze29

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi