Articolo 807 del Codice di procedura civile

Art. 807.
(Forma del compromesso).

Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

((La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente))

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Entrata in vigore il 9 marzo 1994

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