Articolo 807 del Codice di procedura civile
Art. 807.
(Forma del compromesso).
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
((La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente))
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
(Forma del compromesso).
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
((La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente))
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-03-13, n. 201701138Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione di concessione·
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