Articolo 94 del Codice di procedura civile

Art. 94.
(Condanna di rappresentanti o curatori).

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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