Articolo 397 del Codice di procedura civile

Art. 397.
(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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